Come cambiano le politiche attive per il lavoro: gli strumenti previsti dal d. lgs. 150/2015

Le politiche attive per il lavoro rappresentano uno leva fondamentale per sostenere un mercato del lavoro sempre più flessibile e dinamico e, soprattutto, per ridurre la disoccupazione e in particolare la disoccupazione giovanile. Le politiche attive includono tutti quei servizi che il sistema offre a chi cerca lavoro: la grande complessità di questi servizi è strettamente collegata alla necessità di “personalizzare” ognuna di queste misure in base alle caratteristiche e alle condizioni di ogni individuo.

Il Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 introduce alcune novità sostanziali in questo ambito, ridefinendo l’organizzazione della rete dei servizi per il lavoro e le modalità di gestione delle politiche attive. 

La prima funzione dei Servizi per il Lavoro è ovviamente quella di aiutare le persona a trovare l’occupazione desiderata, nel mercato del lavoro locale. Questa funzione fondamentale di incontro tra domanda e offerta di lavoro avviene però solo quando le richieste di professionalità di una impresa coincidono con le qualifiche e le caratteristiche di un lavoratore disoccupato. In alcuni caso questo accade, ma, purtroppo, molto spesso il lavoro desiderato dalle persone nel mercato locale non c’è oppure il lavoratore non ha le caratteristiche richieste dalle imprese: esistono infatti molti disoccupati che, in un determinato mercato del lavoro e in un determinato momento, hanno un basso livello di “occupabilità”. Non è detto che siano i lavoratori meno qualificati, ma possono anche essere giovani con titoli di studio non richiesti dal mercato locale o altri lavoratori che possiedono qualifiche ed esperienze in settori dove la domanda di lavoro è in forte calo. Oppure esistono lavoratori che hanno solo alcune delle competenze richieste dal mercato e che non sono quindi occupabili in questo momento.

Le politiche attive del lavoro dovrebbero quindi intervenire sull’occupabilità di ogni singolo disoccupato, individuando i punti di debolezza, ma anche le potenzialità del lavoratore e attivare una serie di azioni per migliorare le possibilità di trovare lavoro. Si tratta quindi di servizi e percorsi di orientamento, di consulenza, di formazione e di accompagnamento verso esperienze che possono potenziare le competenze del lavoratore ed aprire nuove opportunità professionali.

Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il Decreto 150/2015:

1) il sistema gestirà le poliche attive attraverso la Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). L’agenzia è stata istituita all’inizio del 2016, ma occorrerà attendere la pubblicazione del decreto sul trasferimento del personale e i provvedimenti per il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie perchè sia concretamente operativa.

2) Al fine di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro è prevista l’istituzione di un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, nel quale saranno iscritte le agenzie per il lavoro e le agenzie che intendono operare nel territorio delle regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.

3) La definizione di stato di disoccupazione viene direttamente collegata alla disponibilità della persona a partecipare attivamente a misure di politica attiva:  lo stato di disoccupazione consistente nella condizione del “soggetto privo di impiego che dichiara telematicamente al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i centri per l’impiego”. Questo significa che i beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito (le nuove indennità di disoccupazione previste per chi perde il lavoro) che, senza giustificato motivo, non partecipano alle attività concordate con i Centri per l’Impiego saranno soggetti a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni. L’iscrizione avviene quindi on line compilando il modulo Dichiarazione di Immediata Disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa (DID). 

4) Viene introdotto l’assegno di ricollocamento per coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione da più di 4 mesi senza aver trovato una nuova attività lavorativa. L’assegno di ricollocamento, o ricollocazione, consiste in un voucher erogato ai disoccupati e utilizzato presso i Centri per l’impiego, o presso soggetti privati accreditati, per poter fruire di servizi e attività utili nella ricerca di una nuova occupazione. La struttura cui rivolgersi può essere scelta liberamente dal disoccupato e tale struttura verrà effettivamente retributita (tramite il voucher) soltanto quando il soggetto troverà un’occupazione. La somma varia in base al profilo di occupabilità stabilito dal centro per l’impiego.

5) Per i giovani vengono introdotti degli incentivi che andranno alle imprese nel caso di sottoscrizione di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. A titolo sperimentale fino al 31/12/2016 per le assunzioni con contratto di apprendistato si applicano i seguenti benefici: non trova applicazione il contributo di licenziamento; l’aliquota contributiva del 10% è ridotta al 5%; è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, ivi incluso il contributo di finanziamento della Naspi.

L’articolo 18 del D.lgs. n. 150 individua tra i servizi e le misure di politica attiva del lavoro le seguenti attività:

a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;

b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;

c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all’adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;

d) orientamento individualizzato all’autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all’avvio dell’impresa;

e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo;

f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell’assegno individuale di ricollocazione;

g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;

h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all’attività di lavoro autonomo;

i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell’articolo 26 del presente decreto.

Si tratta di una gamma strutturata e complessa di servizi fortemente centrati sui bisogni della persona, sulle moderne metodologie di orientamento e sulla conoscenza del territorio. L’orientamento è un passaggio fondamentale di questi servizi: se non viene fatto o se viene fatto male, tutto l’intervento è inutile, se non rischioso, in termini di perdita di tempo, di risorse economiche e di opportunità. Stiamo parlando non solo di orientamento, ma anche di “analisi” e “bilancio” delle competenze (con quali strumenti e metodologie?), di accompagnamento e di consulenza per aiutare le persone ha scegliere la prima o una nuova professione (con anche il rischio di sbagliare o di non trovarla). A chi saranno quindi affidati questi servizi? Quali metodologie utilizzeranno? Quali strumenti di consulenza?

L’Articolo 20 individua poi ulteriori attività che potranno essere inserite nel “Patto di servizio personalizzato”: l’accordo di collaborazione tra il Centro per l’Impiego e il disoccupato. In particolare:

a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;

b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

c) accettazione di congrue offerte di lavoro.

Si tratta di misure che dovranno necessariamente inserirsi in un quadro complessivo in cui la finalità principale non è soltanto il placement ma l’acquisizione di quelle competenze utili per la costruzione e gestione di un percorso professionale e formativo durante tutto l’arco della vita.

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